L'OMICIDIO DI MONSIEUR MANSART

François Mansart (Parigi 1598 –1666) inventò la mansarda e così abitare il sottotetto divenne un tratto distintivo del barocco francese. Sono passati tre secoli e mezzo e nei nostri uffici tecnici comunali, nei TAR, tra urbanisti e insigni giuristi si discute se e come sia possibile abitare i sottotetti delle città italiane.
Comitati di intellettuali insorgono contro tale orrenda pratica di riuso di ciò che già c’è perché deturpa definitivamente le nostre strade e vedute urbane:il mese successivo lanciano accorati appelli contro il consumo del suolo (giusto!).
Alcune Regioni, dopo estenuanti discussioni in Consiglio, legiferano sui sottotetti, partorendo complicate regole su altezze medie e profili dei tetti, poi vengono modificate dai Comuni, interpretate dagli Uffici Tecnici, integrate dalle Soprintendenze.
Così l’Italia in sottotetto è a macchia di leopardo: qui si può, là no; qui vige la “cappuccina”, là il lucernario, che però il medico dell’Azienda Sanitaria Locale non vuole perché se piove forte non posso aprire la finestra e non ho nemmeno la vista lontana del panorama.
E poi, mi raccomando!, l’altezza minima ma anche la “media ponderale” delle altezze che se non è abbastanza te la risolvo con un cartongesso che riduce sì la superficie, buttando via spazio, ma fa tornare i conti.
Ecco come la buona idea di utilizzare i volumi che già esistono in città diventa un incubo normativo che necessita un anno per avere un permesso, facendo alchimie nei calcoli di altezza e illuminazione naturale, tra abili trucchi e ricorsi del vicino del piano di sotto.
Invece di incentivare il riuso, armati di ideologia e nessun buon senso, si impedisce la realizzazione di qualche milione di appartamenti a basso costo urbano e nessun impatto ambientale, a cui applicare regole semplici di decoro urbano (come mantenere coerenti le linee di gronda) e di sicurezza (verificare la statica dell’edificio).
Che invidia abbiamo per il vecchio buon Mansart reso famoso dal talento per i sottotetti, che con la sua matita disegnava la grandeur parigina mentre noi dobbiamo tenere conto che “La distanza di 10 metri tra pareti finestrate stabilita dal D.M. 1444/1968 prevale sulla disciplina regionale eventualmente difforme e va applicata anche in ipotesi di soprelevazione L'art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove impone l’anzidetta distanza di 10 metri tra parete finestrata e corpo edificato, è norma di ordine generale, prevalente anche sulla disciplina regionale eventualmente difforme, e va pertanto applicata anche a corpi distinti di un’unica costruzione, ivi dunque compresa l’ipotesi di sopraelevazione (cfr. sul punto, ad es., Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2001 n. 4413)”